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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 1092

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 9-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1162 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
    Gli  articoli  957 e 967, relativi alle scuole di perfezionamento
in  "fisica  teorica  e nucleare" e "strutturistica molecolare", sono
sostituiti dai seguenti:
  Art.  957.  -  Le tasse, soprattasse e contributi annuali richiesti
per  la  iscrizione  ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la
facolta'  di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea
in  fisica,  piu'  un  contributo  speciale,  la  cui  entita' verra'
fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta
del  direttore  della  scuola previa approvazione del consiglio della
facolta'  di  scienze.  La  tassa  di  diploma  sara' pari alla somma
fissata dalle norme di legge.
  Art.  967.  -  Le tasse, soprattasse e contributi annuali richiesti
per  l'iscrizione  ai  corsi  corrispondono a quelli stabiliti per la
facolta'  di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea
in  chimica,  piu'  un  contributo  speciale,  la  cui entita' verra'
fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta
del  direttore  della  scuola previa approvazione del consiglio della
facolta'  di  scienze.  La  tassa  di  diploma  sara' pari alla somma
fissata dalle norme di legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 253