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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1085

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1058, e modificato con regio decreto 5
ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Padova e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  L'art.  261,  relativo  alla scuola di perfezionamento in geografia
presso  la  facolta'  di  lettere  e  filosofia,  e'  sostituito  dal
seguente:
  Art.  261.  -  Sono  titoli  di  ammissione  le seguenti lauree: in
lettere,  in  scienze  naturali,  in  scienze  geologiche, in scienze
politiche,  in economia e commercio, in materie letterarie, in lingue
e letterature straniere.
  Sono materie fondamentali:
    1) problemi e metodi della geografia;
    2) geografia fisica;
    3) geografia politica ed economica;
    4) geografia regionale;
    5) didattica della geografia;
    6) cartografia tematica.
  Sono materie integrative:
    1) geografia storica;
    2) geografia della popolazione;
    3) geografia degli insediamenti;
    4) geografia rurale;
    5) geografia dell'ambiente;
    6) geografia quantitativa;
    7) climatologia;
    8) idrologia e glaciologia;
    9) geomorfologia;
    10) storia della geografia e delle esplorazioni;
    11) problemi dei Paesi in via di sviluppo;
    12) organizzazione e pianificazione territoriale;
    13) politica economica regionale;
    14) demografia;
    15) sociologia;
    16) elementi di analisi statistica;
    17) elementi di economia;
    18) antropologia;
    19) etnologia.
  Per  la  scelta  delle materie integrative saranno consigliati vari
piani di studio a seconda della laurea di provenienza.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 265