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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1081

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 20
aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
    Il   secondo   comma  dell'art.  479,  relativo  alla  scuola  di
specializzazione in igiene e medicina preventiva della prima facolta'
di medicina e chirurgia, e' sostituito dal seguente:
    "Il  numero  degli  allievi  e'  di  trenta  per  anno di corso e
complessivamente di 120 iscritti per l'intero corso di studi".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 settembre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 260