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LEGGE 3 febbraio 1982, n. 35

Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonchè ai relativi emendamenti, e loro esecuzione.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della   Repubblica   e'  autorizzato  ad  aderire
all'accordo  istitutivo  della Banca africana di sviluppo, adottato a
Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti.