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LEGGE 27 gennaio 1982, n. 22

Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195.

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Testo in vigore dal: 1-2-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  periodo  del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, e' sostituito dal seguente:
  "Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre
revisori  dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque
anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito".