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LEGGE 26 gennaio 1982, n. 21

Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-1982
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della  difesa  e'  autorizzato  a  stipulare  con  il
governatore   della   Banca   d'Italia   una   convenzione  intesa  a
disciplinare  l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali
e  militari  di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di
speciali  servizi  di  vigilanza  e  scorta  di  valori  della  Banca
d'Italia.
  La  composizione  e  l'entita'  massima  di  detto contingente sono
fissate nella tabella annessa alla presente legge.
  I  periodi  di  comando  di  reparto  e  di  servizio  prestati nel
contingente  dai  sottufficiali  sono  validi  per l'acquisizione dei
requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.