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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
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Testo in vigore dal: 25-1-1982
al: 26-3-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuto che permangono i requisiti della necessita' e dell'urgenza
di provvedere  alla  graduazione  temporale  della  esecuzione  degli
sfratti per fronteggiare la  eccezionale  carenza  di  disponibilita'
abitative nonche' di  avviare  il  rilancio  del  settore  produttivo
dell'edilizia residenziale pubblica e privata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1982; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dei  lavori  pubblici,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  L'apporto  finanziario  dello  Stato  previsto  dall'articolo   35,
lettera  c),  della  legge  5  agosto  1978,   n.   457,   modificato
dall'articolo  24  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.   629,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980,  n.  25,
e' aumentato di lire 600 miliardi. 
  Al maggiore onere  di  cui  al  precedente  comma  si  provvede,  a
decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello  stato
di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983  lo  stanziamento
viene determinato in lire 200 miliardi. 
  I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati,
unitamente agli eventuali maggiori  introiti  indicati  dall'articolo
35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai
maggiori oneri derivanti dalla realizzazione  del  programma  per  il
quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente,  ai  nuovi  programmi
costruttivi. 
  Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite
massimo di mutuo e  del  costo  del  denaro  per  gli  interventi  di
edilizia agevolata deliberati  dalle  regioni  per  i  programmi  del
quadriennio 1978-81 di cui alla legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e'
autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi. 
  La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui
ai commi precedenti e' disposta dal Ministro dei lavori  pubblici  su
proposta del CER, sino alla data del 31 dicembre 1982  e  secondo  le
procedure gia' fissate dal comitato medesimo ai  sensi  dell'articolo
3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma,
lettere a) e c), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978,  n.  457,
e'  autorizzata  per  il  quadriennio  1982-85  l'assegnazione   agli
istituti autonomi per le case popolari e loro  consorzi,  nonche'  ai
comuni  per  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente, della somma di lire 6.000 miliardi, alla cui copertura  si
provvede mediante: 
    a)  i  proventi,  i  rientri  e   le   altre   entrate   previsti
dall'articolo 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n.  457,
relativi allo stesso quadriennio 1982-85; 
    b) l'apporto dello Stato  di  lire  2.000  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento e'  determinato  in  lire
500 miliardi. 
  Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai
sensi del precedente comma, di cui all'articolo 13, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento
dei programmi di edilizia residenziale  pubblica  ed  agli  eventuali
maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi  od  a  nuovi
programmi costruttivi. 
  Per il 1982 il CER e' autorizzato ad utilizzare per  le  necessita'
di cui ai commi precedenti le disponibilita' dell'articolo  13  della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi. 
  Il Ministro del tesoro provvedera', a decorrere dall'anno  1983,  a
reintegrare  le  somme  cosi'  anticipate  dalla  Cassa  depositi   e
prestiti. 
  Per gli interventi di edilizia agevolata di  cui  al  primo  comma,
lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,  e'
autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984,  1985
il limite di impegno di lire  100  miliardi  per  la  concessione  di
contributi di cui all'articolo 16 della citata legge. 
  Per, i  programmi  successivi  al  primo  quadriennio  1978-81,  le
regioni provvedono ai maggiori oneri  derivanti  dalla  realizzazione
dei programmi di edilizia pubblica con accantonamenti sui fondi  loro
assegnati per i programmi medesimi ai sensi dell'articolo 3,  lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  All'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, dopo
il numero 6) e' aggiunto: 
"7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla  fase
  di consegna dei lavori ed apertura del cantiere  entro  dieci  mesi
  dalla  data   di   esecutivita'   della   delibera   regionale   di
  lottizzazione. 
I programmi di edilizia agevolata convenzionata devono pervenire 
alla fase di inizio dei lavori, alla concessione  del  contributo  ed
alla stipula del contratto condizionato di  mutuo  entro  dieci  mesi
dalla   data   di   esecutivita'   della   delibera   regionale    di
localizzazione".