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LEGGE 18 gennaio 1982, n. 7

Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari.

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Testo in vigore dal: 9-2-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978,
n.  111,  convertito  in  legge,  con  modificazioni, con la legge 10
giugno 1978, n. 271, e' sostituito dai seguenti:
  "Il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in
economia  o  a  trattativa  privata,  alle spese di cui al precedente
comma,  oltre  a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora
sia  accertata la opportunita' di omettere le formalita' del pubblico
incanto o della licitazione privata.
  E'  fatto  obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita'
al   Provveditorato   generale  dello  Stato  o  all'ufficio  tecnico
erariale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 gennaio 1982

                               PERTINI

                                                 SPADOLINI - DARIDA -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA