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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 774

Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali.

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Testo in vigore dal: 14-1-1982
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Per i fini previsti dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  1°  aprile  1978,  n.  531,  i  compensi  di   cui
all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti  con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  sono  versati
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. 
  Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti  l'iscrizione
nei registri di nuove varieta'  vegetali  entro  il  termine  del  31
agosto di ciascun anno per le varieta' di specie a  semina  autunnale
ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varieta' di  specie  a
semina primaverile. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                             SPADOLINI - BARTOLOMEI - 
                                                            ANDREATTA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA