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LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741

Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2000)
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Testo in vigore dal: 17-12-1981
al: 12-5-2000
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
          Revisione prezzi sulla base del programma lavori

  Ferme  restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi
dei  lavori  pubblici,  per  i  lavori  di importo superiore a 2 mila
milioni   di  lire  da  aggiudicarsi,  affidarsi  o  concedersi  dopo
l'entrata   in  vigore  della  presente  legge,  la  revisione  viene
effettuata  tenendo  conto  dello  sviluppo  esecutivo risultante dal
programma  dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma,
predisposto  dall'amministrazione, e' allegato al capitolato speciale
e  ne  e'  fatta  menzione  nella lettera di invito. La redazione del
programma  e'  facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e
2.000  milioni  di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera
di  invito,  deve  specificare  se  intende  avvalersi della suddetta
facolta'.
  In  caso  di  appalto  concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi
dell'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977,
n.  584,  o  di  concessione, il programma e' presentato dall'impresa
unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.
  Nel  caso  di  interruzione  temporanea o di ritardo dei lavori per
fatti  imputabili  all'impresa, e' tenuto fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal programma.
  Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale,  in sede di progettazione e
nella   redazione  del  programma  dei  lavori,  deve  tenersi  conto
dell'incidenza  dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di
andamento  stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere
concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.
  I  verbali  di  sospensione  dei lavori ed i conseguenti verbali di
ripresa  dei  lavori,  redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno
essere  trasmessi  dal direttore dei lavori all'amministrazione entro
cinque giorni dalla data della loro redazione.