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LEGGE 4 dicembre 1981, n. 720

Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 25-12-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal
seguente:
  "Ai  cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che,
per  effetto  di  ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni
terroristiche,  subiscano  una  invalidita'  permanente non inferiore
all'80  per  cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti
la  cessazione  dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione
nella misura di lire 100 milioni.
  La  stessa  elargizione  e'  concessa  alle  famiglie dei cittadini
italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita
per  effetto  di  ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni
terroristiche".