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LEGGE 1 dicembre 1981, n. 692

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

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Testo in vigore dal: 3-12-1981
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,  concernente  disposizioni
in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi  ai
trasferimenti degli autoveicoli, di  regime  fiscale  delle  cambiali
accettate da aziende ed istituti di credito  nonche'  di  adeguamento
della misura dei canoni demaniali, e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, 
  nel secondo comma, le parole: "dalla banca  accettante  o  da  loro
controllate,  controllanti  o  collegate",  sono   sostituite   dalle
seguenti: "o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare  o
dalla  banca  accettante  o  da  loro  controllate,  controllanti   o
collegate"; 
  nel terzo comma, le parole: "20 per cento", sono  sostituite  dalle
seguenti: "15 per cento"; 
  Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 1-bis. - Nel primo comma  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero  1)
sono soppresse le parole "26, commi terzo e quinto" ed  e'  soppresso
il numero 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere: 
    d)  le  ritenute  alla  fonte  applicabili  sui  redditi  di  cui
all'articolo 26, primo comma, del  decreto  indicato  al  numero  1),
maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
    e) le ritenute alla fonte sui redditi  di  cui  all'articolo  26,
secondo comma, del  decreto  indicato  al  numero  1),  maturati  nel
periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
    f)Le ritenute alla fonte sui  redditi  di  cui  all'articolo  26,
terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1); 
    g) le ritenute alla fonte sui premi di cui  all'articolo  30  del
decreto  indicato  al  numero  1),  maturati  nel  periodo  d'imposta
ancorche' non corrisposti; 
    h) le ritenute alla fonte operate  dalle  aziende  di  credito  e
dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546. 
  Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1),  3-bis)  e  3-ter)
sono sostituiti dai seguenti: 
    1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello  in
cui e' stata operata la  ritenuta  prevista  dall'articolo  3,  primo
comma, n. 1) e dal secondo  comma,  lettere  a),  f)  e  h),  e  sono
maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma; 
    3-bis) nel termine di due mesi  dalla  chiusura  del  periodo  di
imposta per i versamenti previsti  dall'articolo  3,  secondo  comma,
lettera e); 
    3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello
di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di
interessi,  premi  ed  altri  frutti  per   i   versamenti   previsti
dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). 
  Le modifiche di cui al presente  articolo  hanno  efficacia  dal  1
febbraio 1982."; 
  All'articolo 2, nell'ultimo comma, dopo le parole: 
  "per le  cambiali  e  per  i  vaglia  cambiari"  sono  aggiunte  le
seguenti: "di cui ai precedenti commi"; 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. -  Nella  tariffa  allegato  A,  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo  l'articolo  20,  il
seguente articolo 20-bis. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
Dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti: 
 
"Art. 7-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
sostituita con decorrenza 1 gennaio 1982 dalla seguente: 
 
"a) rivenditori di generi di monopolio: 
 
del 5 per cento se tale ammontare non supera i 50 milioni e 
del 3 per cento sull'ammontare eccedente i 50 milioni"."; 
 
"Art. 7-ter. - A decorrere dal 1 gennaio 1982 fino a quando non 
sara' generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n.  384,
e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  1983,   nel   quadro   della
riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  e'  autorizzata   la   corresponsione,   ai
rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene  effettuata
la consegna diretta presso le rivendite, di  una  indennita'  per  il
trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze  ed  alle
quantita' trasportate. 
 
Con decreto del Ministro delle finanze e' stabilita la misura della 
indennita' di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva
di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384."; 
 
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente: 
 
"Art. 8-bis. - Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
 
nell'articolo 2, 
al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta  giorni"  sono
rispettivamente  sostituite  dalle  seguenti:  "sessanta  giorni"   e
"centoventi giorni"; 
 
il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
 
"Per l'omissione della richiesta della formalita' entro i termini 
stabiliti dal  comma  precedente  si  applica  una  soprattassa  pari
all'imposta erariale  di  trascrizione  dovuta  e  da  corrispondersi
contestualmente  ad  essa  per  il  tramite  delle  competenti   sedi
provinciali  dell'Automobile  club  d'Italia,  ufficio  del  pubblico
registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un  quarto  se
il ritardo non supera i trenta giorni."; 
 
nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la 
parola "soprattassa"; 
 
l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
 
Art. 3. - Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 
precedente, l'ufficio del pubblico  registro  automobilistico,  entro
sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita,  segnala,
con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6,
i dati necessari all'ufficio del registro che ha  sede  nello  stesso
capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva."; 
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalita' 
di trascrizione, iscrizione ed annotazione  relative  alle  scritture
private con sottoscrizione  autenticata  o  accertata  giudizialmente
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e agli acquisti di veicoli per  causa  di  morte  in
dipendenza di successioni apertesi da tale data."; 
 
Nell'articolo 9, al primo comma, e' soppresso il n. 7) ed e' 
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
"Resta, altresi', ferma l'applicabilita' delle norme sull'affitto 
dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o  soggetti  al  regime
dei beni demaniali  di  qualsivoglia  natura,  appartenenti  ad  enti
pubblici territoriali o non territoriali,  fino  a  che  persista  la
utilizzazione agricola o silvo-pastorale  dei  terreni  medesimi,  in
conformita' con quanto  disposto  dall'articolo  22  della  legge  11
febbraio 1971, n. 11."; 
 
All'articolo 10, nel primo comma, alla lettera d) sono aggiunte le 
parole: ", ridotto a L. 125.000  se  con  obbligo  di  restituire  le
colature o residui d'acqua;"; 
 
All'articolo 14, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
"I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 
29 luglio 1927,  n.  1443,  per  i  permessi  di  ricerca  e  per  le
concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L.  1.280  ed
in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di  ettaro  di  superficie  in
terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro  o  frazione
di  ettaro  di  superficie  marina  del  mare  territoriale  o  della
piattaforma continentale."; 
 
All'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
"Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non e' 
richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2,  terzo
comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi  alle
varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base
di  apposite  tabelle  concordate  tra  il  capo  del   compartimento
marittimo e l'intendente di finanza ed  approvate  con  provvedimento
del Ministro della marina mercantile  di  concerto  con  il  Ministro
delle finanze. Nei  casi  in  cui  le  tabelle  non  possono  trovare
applicazione ovvero, vi e'  dissenso  sulla  misura  dei  canoni,  si
applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo  2,
terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501,  e  nell'articolo
15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione."; 
 
Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente: 
 
"Art. 15-bis. - Le disposizioni di cui al primo comma del 
precedente articolo 15, per la durata di  tre  anni  dall'entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non  si
applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai
beni situati nel territorio dei comuni terremotati della  Campania  e
Basilicata."; 
 
All'articolo 16, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
"I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati 
dall'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  al
personale dipendente, escluse  quelle  disciplinate  da  disposizioni
legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal
30 luglio 1978, per ciascun  anno  e  sulla  base  del  canone  annuo
precedente, in ragione del 15 per cento degli importi  corrisposti  o
da corrispondersi al 29 luglio 1978."; 
 
All'articolo 17, le parole: "nell'ultimo comma dell'articolo 10 e 
nell'articolo 11,",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nell'ultimo
comma  dell'articolo  10,  nell'articolo  11  e  nel  secondo   comma
dell'articolo 16,".