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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. 1235

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-12-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e  modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909,  e
successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvar  le   nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Ancona,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 28 si inseriscono, con  conseguente  spostamento  degli
articoli successivi, le norme relative all'ordinamento  della  scuola
diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia. 
 
  Scuola per ortottisti - assistenti di oftalmologia 
                  (scuola diretta a fini speciali) 
 
  Art. 29. - La  scuola  speciale  per  ortottisti  -  assistenti  di
oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica. 
  Art. 30. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa,
teorico-pratica, istruendo gli allievi su  problemi  della  motilita'
oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche  della  visione
binoculare,  del  trattamento  pre  e  post-operatorio  dei  pazienti
strabici e i problemi sui vizi di refrazione e della loro  correzione
e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La  durata  del  corso
per conseguire il diploma di ortottista - assistente di  oftalmologia
e' di tre anni. 
  Ne sono titolo di ammissione il possesso di un  diploma  legalmente
valido ai fini della iscrizione all'Universita' ai sensi dell'art.  1
della legge n. 910 dell'11 dicembre  1969  e  la  conoscenza  di  una
lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). 
  Art. 31. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono
tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di
cultura generale e in  una  prova  per  la  conoscenza  della  lingua
straniera. 
  E' richiesto un certificato di  sana  e  robusta  costituzione  con
particolare riguardo alla funzione visiva. 
  Art. 32. - Il numero massimo  degli  iscritti  alla  scuola  e'  di
ventiquattro (otto per ogni anno di corso). 
  L'ammissione alla scuola avviene in base alla graduatoria formulata
a seguito di prove di esame. 
  Art. 33. - Il direttore della scuola e'  un  professore  ordinario,
fuori ruolo o straordinario di clinica oculistica, che insegni  anche
nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento dello stesso, la
direzione della scuola e' affidata a professore  associato  che  pure
insegni nella scuola stessa. 
  Il  direttore  medesimo  propone  al  consiglio  di  facolta',  che
delibera, i  docenti  dei  vari  insegnamenti  scelti  tra  il  corpo
accademico della stessa Universita' o tra cultori delle materie. 
  Art. 34. - Il consiglio della scuola e' costituito dal direttore  e
dal corpo docente della scuola. 
  Art. 35. -  L'anno  accademico  ha  inizio  e  termina  nelle  date
stabilite dalle leggi in vigore per  l'istruzione  universitaria.  La
frequenza e' obbligatoria. 
  Art. 36. - Il corso comprende  lezioni  teoriche  ed  esercitazioni
pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; 
      2)  fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare,  della
visione binoculare; 
      3) ottica fisica e fisiopatologica; 
      4) ortottica I; 
      5) psicologia infantile. 
    2° Anno: 
      1) elementi di patologia oculare; 
      2) elementi di farmacologia oculare; 
      3) elementi di neurooftalmologia; 
      4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; 
      5) ortottica II. 
    3° Anno: 
      1) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria  e
tonografia,    ERG,    EOG,     EMG     econografi,     retinografia,
fluorangiografia); 
      2)  tecniche  semeiologiche   dell'apparato   visivo   I   (es.
refrazione,  contattologia,   adattometria,   campo   visivo,   senso
cromatico); 
      3) ortottica III; 
      4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile; 
      5) legislazione sanitaria. 
  Art. 37. - L'intero  corso  di  studio  e'  costituito  da  lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi,
della frequenza alle esercitazioni pratiche per l'intero  periodo  di
corso  di  studi  nella  clinica  oculistica.  La   frequenza   viene
comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto  di  iscrizione
dagli insegnanti  e  per  l'attivita'  pratica  dal  direttore  della
scuola.  L'attestazione  di  frequenza  e'  indispensabile  ai   fini
dell'ammissione agli esami. 
  Art. 38. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono  sostenere  un
esame sulle materie di insegnamento.Nel caso in cui i  candidati  non
abbiano  superato  gli  esami  prescritti,  essi   rimarranno   nella
posizione di "ripetenti". 
  Art. 39. - Gli esami di profitto consistono  in  prove  pratiche  e
teoriche. 
  Art. 40. - Alla fine del corso gli  allievi  debbono  sostenere  un
esame di diploma che consiste nella discussione di una  tesi  scritta
su un argomento riguardante la materia di insegnamento  assegnata  al
direttore  della  scuola  e  una  prova  pratica  stabilita  da   una
commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono
ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro  anno  di  frequenza
alla scuola, ma se al secondo  anno  non  sia  loro  riconosciuta  la
idoneita' saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
  Art. 41. - Gli esami di profitto e  di  diploma  si  danno  in  due
sessioni, la prima estiva che  ha  inizio  subito  dopo  la  chiusura
annuale dei corsi e  la  seconda  autunnale,  nel  mese  che  precede
l'inizio del nuovo anno accademico. 
  Art. 42. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di  profitto
e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di  medicina  e
chirurgia su proposta del direttore della clinica. 
  Le commissioni per gli esami  di  ammissione  e  di  profitto  sono
composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da  due
insegnanti della scuola stessa. 
  La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore
della scuola, presidente, e da  quattro  scelti  tra  gli  insegnanti
della scuola stessa o altri docenti. 
  Art. 43. - Le tasse e le sopratasse annuali a carico degli iscritti
restano cosi' destinate: 
 
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
sopratassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
tassa erariale di diploma (da versare interamente all'erario). L. 
6.000 
tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso. . . . . . L. 6.000
contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000 
 
  Art. 44. - Al funzionamento della suddetta  scuola  si  provvedera'
con il provento delle tasse, sopratasse  e  contributi  dovuti  dagli
iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici  o
privati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                                SARTI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1981 
  Registro n. 107 Istruzione, foglio n. 188