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LEGGE 4 novembre 1981, n. 628

Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal: 6-3-1992
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.   La   denominazione   "Prosciutto   veneto   berico-euganeo",
riconosciuta  ed  utilizzata  ai  sensi  delle  norme  comunitarie  e
nazionali   relative   alle  denominazioni  di  origine,  indicazioni
geografiche  e  attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed
agro-alimentari,  e'  riservata  esclusivamente  al prosciutto le cui
fasi  di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno
luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel
territorio  della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana,
Saletto,  Ospedaletto  Euganeo,  Este,  Baone,  Cinto  Euganeo, Lozzo
Atestino,  Noventa  Vicentina,  Campiglia  dei  Berici,  Sossano, San
Germano  dei  Berici,  Grancona,  Sarego,  Lonigo,  Alonte,  Orgiano,
Cologna   Veneta,  Asigliano,  Pressana,  Roveredo  di  Gua',  Pojana
Maggiore,  Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue
caratteristiche   organolettiche  e  merceologiche  dalle  condizioni
proprie  dell'ambiente  di  produzione  e da particolari metodi della
tecnica di produzione)).