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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 dicembre 1981, n. 692 (in G.U. 02/12/1981, n.331).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1998)
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Testo in vigore dal: 1-7-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  ed  urgenza  di  emanare  disposizioni in
materia  di  imposte  di  bollo e sugli atti e formalita' relativi ai
trasferimenti degli autoveicoli;
  di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di
credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  All'art.  10-bis  della  tariffa allegato A, annessa al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  le parole "del codice civile"
sono  aggiunte  le  parole "con indicazione dei proventi in qualunque
forma pattuiti".
  La  nota  dell'art.  10-bis  della  tariffa  allegato A, annessa al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  e'  sostituita  dalla
seguente:  "Come  per  le  cambiali  di  cui al precedente art. 9. Se
peraltro  le  cambiali  di  cui  al presente articolo sono acquistate
dall'impresa  emittente,  o da altra impresa con lo stesso titolare o
contitolare   o   dalla  banca  accettante  o  da  loro  controllate,
controllanti  o  collegate,  il  bollo  va integrato fino alla misura
prevista  dall'art.  9, lettera a). La stessa disposizione si applica
se  l'indicazione  dei  proventi  manca  o  non  corrisponde a quelli
effettivamente  pattuiti.  Le  cambiali  di  cui al presente articolo
potranno   essere   girate  esclusivamente  con  la  clausola  "senza
garanzia" o equivalenti".
  ((Le   banche  accettanti  operano,  all'atto  del  pagamento,  una
ritenuta  del  27  per  cento,  con  obbligo di rivalsa, sui proventi
indicati  sulle  cambiali  di  cui  all'articolo  6,  comma  4, della
tariffa,   allegato  A,  annessa  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro  delle  finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
    a)   imprenditori   individuali,   se   i  titoli  sono  relativi
all'impresa  ai  sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
    b)  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita  semplice ed
equiparate  di  cui  all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del
1986;
    c)  societa'  ed  enti  di  cui alle lettere a) e b) del comma 1,
dell'articolo  87  dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di  cui  alla  lettera  d)  del  comma 1 del predetto articolo 87. La
predetta  ritenuta  e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei
soggetti  esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
in ogni altro caso.))
  Le  operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e
alla  negoziazione  delle  cambiali  di  cui al comma precedente sono
equiparate   agli  effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  alle
operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.