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LEGGE 25 settembre 1981, n. 535

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1983)
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Testo in vigore dal: 28-7-1983
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                                                        La camera dei 
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396,  concernente  differimento
del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385,
in materia di indennita' di espropriazione, e'  convertito  in  legge
con la seguente modificazione: 
 
  All'articolo 1, le parole "16 agosto 1982"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 maggio 1982". ((1)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 settembre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - NICOLAZZI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
    
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AGGIORNAMENTO (1)
La  Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in
G.U.  1a  s.s.  27/07/1983,  n.  205)  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo unico della presente legge.