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LEGGE 5 agosto 1981, n. 465

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni.

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Testo in vigore dal: 27-8-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto   mobiliare  italiano  (IMI),  l'Ente  partecipazioni  e
finanziamento   industrie  manifatturiere  (EFIM),  l'Ente  nazionale
idrocarburi  (ENI)  l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono  autorizzati  a  concorrere  all'ulteriore  aumento del capitale
della  Societa'  per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI,
societa'  per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge
22  marzo  1971,  n.  184,  per  l'importo  complessivo  di  lire 258
miliardi, il primo, e di lire 86 miliardi, ciascuno, gli altri.
  Per  consentire  la  sottoscrizione  di  cui al comma precedente, i
fondi  di  dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di
lire 86 miliardi ciascuno. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
258 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1981.
  Il  Ministero  del  tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio
dell'IMI,  per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la
somma  di  lire  258  miliardi da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.