stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 agosto 1981, n. 464

Particolari indennità in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

nascondi
Testo in vigore dal: 27-8-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Interpretazione e modificazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1441

  A  decorrere  dal  1 luglio 1980 l'importo dell'indennita' prevista
dalla  legge  6  dicembre  1965, n. 1441, sara' corrisposto, anche al
personale  inquadrato  nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di
L. 3.000 giornaliere lorde.
  Per  il  personale  obbligato  ad  effettuare  turni di servizio di
durata  superiore  a  quella  normale,  l'indennita'  giornaliera  e'
rapportata  ad  un  sesto  del normale orario di lavoro settimanale e
puo' essere corrisposta per non piu' di sei giorni alla settimana.