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LEGGE 5 agosto 1981, n. 452

Norme particolari per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico.

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Testo in vigore dal: 12-8-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  ammessi  alla  prova  orale  del  primo  concorso  a posti di
direttore  didattico  che  sara'  indetto  dopo la data di entrata in
vigore  della  presente legge i candidati che, in concorsi a posti di
direttore  didattico  banditi anteriormente all'entrata in vigore del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 417,
abbiano  riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una
votazione  non  inferiore  a  quella corrispondente a sette decimi, e
nella  prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella
corrispondente a sei decimi.
  Nei  limiti  dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i
candidati  al  concorso  a 1.025 posti di direttore didattico bandito
con  decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi
a  posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta
di  legislazione  scolastica  una  votazione  non  inferiore a quella
corrispondente  a sette decimi, e nella prova di cultura generale una
votazione  non inferiore a quella corrispondente a sei decimi, e che,
ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano
superata.