stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 396

Differimento del termine di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1981, n. 535 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1. 
 
  ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)). ((2)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n.  327,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la
proroga  dell'entrata  in  vigore   dell'abrogazione   del   presente
provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1  agosto
2002, n. 166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione  del  presente  provvedimento
dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la  proroga  dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre
2002 al 30 giugno 2003. 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal  D.  Lgs.  27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione  del  presente  provvedimento
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.