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LEGGE 23 aprile 1981, n. 154

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 28-4-1981
al: 12-10-2000
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  eleggibili  a  consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale,   gli   elettori   di  un  qualsiasi  comune  della
Repubblica  che  abbiano  compiuto  il diciottesimo anno di eta', nel
primo giorno fissato per la votazione.