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LEGGE 10 aprile 1981, n. 142

Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi.

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Testo in vigore dal: 6-5-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo  comma  dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Le  convenzioni  possono  essere  stipulate  in  ogni tempo, ferme
restando le disposizioni dell'articolo 194".