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LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 23-4-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.

  In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati
che  percepiscono  soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale, o da altro ente pubblico, sono
esonerati  anche  dall'obbligo della presentazione del certificato di
cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.