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LEGGE 10 febbraio 1981, n. 23

Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 19-2-1981
al: 31-12-1993
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Tesoro dello Stato e' autorizzato a concorrere con l'importo di
L.  205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi
deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.
  La  somma  di  L.  205.829.040.000  viene  iscritta  nello stato di
previsione  del  Ministero  del tesoro in ragione di lire 57 miliardi
per  l'anno  1980,  di  lire  92  miliardi  per  l'anno  1981 e di L.
56.829.040.000 per l'anno 1982.