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DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1981, n. 19

Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 1981, n. 128 (in G.U. 15/04/1981, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal: 16-4-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'   e   l'urgenza   di   provvedere   alla
individuazione  dei  comuni  colpiti  dal sisma del novembre 1980, al
fine  di  rendere interamente operanti gli interventi in favore delle
popolazioni colpite;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  ((Le  provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n.  874,  al  decreto-legge  5  dicembre  1980, n. 799, convertito in
legge,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al
decreto-legge  31  gennaio  1981,  n.  11,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dalla  legge 30 marzo 1981, n. 104, nonche' quelle di
cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai  soggetti  residenti  o
domiciliati  o  aventi  sede  nei  comuni disastrati, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Le  medesime  provvidenze,  che  non siano esclusive per i soggetti
residenti  o  domiciliati  o  aventi  sede  nei comuni disastrati, si
applicano  a  tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o
domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata
e  Campania  nonche'  nei comuni della regione Puglia individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Le  provvidenze  di  cui al precedente primo comma, per le quali e'
prevista  l'applicazione  a  tutti  i  soggetti  residenti nei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge
26  novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge
22  dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti,
residenti   o  domiciliati  o  aventi  sede  nei  comuni  disastrati,
individuati  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di  cui al precedente primo comma, nonche' ai soggetti danneggiati di
cui al precedente secondo comma.
  L'espressione  "o  gravemente danneggiati" contenuta negli articoli
14,  secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge
26  novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge
22  dicembre 1980, n. 874, nonche' nell'articolo 10 del decreto-legge
5  dicembre  1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 1980, n. 875, e' soppressa.
  Il  commissario  straordinario,  in  presenza di motivate esigenze,
applica  in  tutti  i  comuni  delle regioni Basilicata e Campania le
disposizioni  previste  dagli  articoli  14-bis  e  14-quinquies  del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di
aspettativa  di  quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  22  dicembre 1980, n. 874, e' prorogato
fino al 30 giugno 1981.
  Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal
quinto  comma  dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776,  convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.
874, deva essere emanato entro il 31 maggio 1981)).