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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1980, n. 799

Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 875 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
Testo in vigore dal: 25-12-1980
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
ulteriori   interventi   in  favore  delle  popolazioni  colpite  dal
terremoto del novembre 1980;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 5 dicembre 1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze,  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delle  poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Nei   processi  esecutivi  mobiliari  o  immobiliari,  da  chiunque
promossi  con  procedura  ordinaria  o  speciale  nei  confronti  dei
debitori  domiciliati o residenti nei comuni indicati nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ((di cui all'articolo 4 del
decreto-legge  26  novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge
di conversione,)) la vendita o la assegnazione dei beni pignorati non
potra'  essere disposta e, se disposta, sara' sospesa di diritto fino
al 30 giugno 1981.