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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 694

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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Testo in vigore dal: 15-11-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e  modificato  con  regio  decreto  5
ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati  e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'art. 394  con  il  conseguente  spostamento  degli  articoli
successivi e' inserita la seguente nuova scuola: 
 
  Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera 
 
  Art. 395. - La scuola di specializzazione in  farmacia  ospedaliera
ha l'intento di assicurare ai laureati  in  discipline  farmaceutiche
(farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche) la possibilita' di un
perfezionamento  nelle  materie  necessarie  ad  esercitare  la  loro
attivita' nella farmacia ospedaliera. 
  Art. 396. - La scuola rilascia il diploma  di  specializzazione  in
farmacia ospedaliera al termine del corso  di  studi  che  ha  durata
biennale. 
  Art. 397. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati
in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche. 
  L'ammissione alla scuola e' condizionata al superamento  dell'esame
di istituzioni di matematiche  (programma  del  corso  di  laurea  in
chimica  e  tecnologia  farmaceutiche),  ove  questo  non  sia  stato
superato nel corso degli studi universitari. 
  Art. 398. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 
    1° Anno: 
      1) matematica e informatica; 
      2) patologia generale (*); 
      3) biofarmaceutica e farmacocinetica I; 
      4) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; 
      5) radiochimica e radiobiologia; 
      6) microbiologia e igiene (*); 
      7) tecnologia della preparazione magistrali. 
    2° Anno: 
      1) biofarmaceutica e farmacocinetica II; 
      2) immunochimica; 
      3) farmacia clinica; 
      4) documentazione e informazione sui farmaci; 
      5) officina galenica; 
      6) chimica degli alimenti (*); 
      7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera. 
  Gli insegnamenti  comprendono  lezioni  teoriche  ed  esercitazioni
pratiche. 
  Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati
superati durante gli  studi  universitari;  queste  materie  dovranno
essere seguite in un regolare corso universitario. 
  Esse sono oggetto d'esame,  al  pari  di  tutte  le  altre  materie
comprese nel piano di studi della scuola. E' prevista la possibilita'
di insegnamento e di esami integrati. 
  Art. 399. - La scuola e' organizzata  dalla  facolta'  di  farmacia
dell'Universita'  di  Padova.  Potranno  essere  invitati  a   tenere
lezioni, conferenze, seminari  ed  esercitazioni,  docenti  di  altre
facolta' o Universita', od esperti, anche dall'estero. 
  La direzione della scuola e' affidata ad  un  docente  di  ruolo  o
fuori ruolo eletto  dal  consiglio  direttivo  costituito  da  cinque
docenti nominati dal consiglio di facolta',  per  la  durata  di  tre
anni, scelti fra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due),
farmaco-biologiche (due) e tecnologie (uno). 
  Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.  In  caso
di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza  del
mandato triennale. 
  Art. 400. - Gli incarichi di insegnamento, anche  per  un  limitato
numero di lezioni o esercitazioni,  sono  conferiti  dal  rettore  su
proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione  del
senato   accademico    e    del    consiglio    di    amministrazione
dell'Universita'. 
  Art. 401. - Le tasse e sopratasse per l'iscrizione alla scuola sono
quelle stabilite per la facolta' di farmacia. 
  I contributi  a  carico  degli  iscritti  dovranno  essere  fissati
annualmente  dal  consiglio  di  amministrazione  su   proposta   del
consiglio della scuola e verranno resi noti ogni  anno  con  apposito
manifesto. 
  Art. 402. - Il  numero  massimo  di  iscritti  alla  scuola  e'  di
quindici per ogni anno  di  corso.  Iscrizioni  in  numero  superiore
possono essere  ammesse  eccezionalmente  su  parere  favorevole  del
consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola e'  decisa
dal consiglio direttivo sulla base di un concorso, per  esami  e  per
titoli. La frequenza e' obbligatoria sia per le lezioni  che  per  le
esercitazioni. 
  Art. 403. - La scuola e' finanziata con le quote  di  iscrizione  e
attraverso contributi della Societa' italiana di farmacia ospedaliera
e di contributi, lasciti o donazioni di altri enti e privati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 5 settembre 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                                SARTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1980 
  Registro n. 97 Istruzione, foglio n. 232