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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 980

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Trieste,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e
modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7 settembre
1962, n. 1540, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo statuto dell'Universita' di Trieste e' cosi' modificato:
    Dopo  l'art. 69, con il conseguente spostamento della numerazione
dei successivi articoli, sono aggiunti i nuovi seguenti articoli:
  Art.  70.  - Alla facolta' di magistero dell'Universita' di Trieste
e'  annesso  un  centro europeo di ricerca e di documentazione per la
formazione degli insegnanti.
  Esso  fa parte integrante dell'istituto di pedagogia gia' esistente
presso la stessa facolta'.
  La  finalita'  di  tale  centro  e'  promuovere  ricerche a livello
scientifico  e  indagini  comparative  sui  metodi,  le  tecniche,  i
curricoli  per  la  formazione di base e in servizio degli insegnanti
dei vari ordini e gradi; raccogliere una documentazione in proposito;
organizzare  gruppi  di studio e seminari a carattere internazionale;
attuare  scambi  in particolare con i Paesi confinanti con la regione
Friuli-Venezia Giulia.
  Art.  71.  -  Il  consiglio  della  facolta' di magistero nomina il
consiglio  direttivo  del  centro:  sono membri di diritto il preside
della  facolta'  di  magistero  o un suo rappresentante, il direttore
dell'istituto  di pedagogia e tre docenti scelti tra quelli ufficiali
della facolta'.
  Il  consiglio  potra'  invitare  anno  per  anno,  come  aggregati,
rappresentanti    di    altre    universita',    di    organizzazioni
internazionali,   delle  amministrazioni  locali  e  delle  categorie
professionali.
  Gli aggregati avranno titolo di consulenti senza voto deliberativo.
Il  consiglio  direttivo  del centro si riunira' di norma al completo
due volte all'anno.
  Art.  72.  -  Il  finanziamento  del centro sara' costituito di una
dotazione  annua  nell'ambito  del  finanziamento  dell'istituto e da
contributi  speciali  dell'Universita',  della facolta', dello Stato,
degli  enti  locali  e  dei  privati  o  dai  proventi  risultanti di
iniziative del centro stesso.
  La   contabilita'   del   centro   e'  prevista  nell'ambito  della
contabilita'    dell'istituto   di   pedagogia   secondo   le   norme
amministrative vigenti nell'Universita'.
  Art.  73.  -  Il  centro  si  vale  delle attrezzature didattiche e
scientifiche  della  facolta' di magistero e in particolare di quelle
dell'istituto  di  pedagogia, con le integrazioni che via via saranno
previste  dal  consiglio  del  centro e approvate dal consiglio della
facolta'.
  Art. 74. - Il consiglio direttivo puo' istituire un albo di esperti
del  centro  e  di corrispondenti; il consiglio della facolta' potra'
autorizzare  che  la  documentazione  raccolta  dal  centro  e le sue
ricerche  siano fatte pubblicamente conoscere anche con pubblicazioni
sia in volume sia in periodico.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1979

                               PERTINI

                                                            VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980
  Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 131