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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 619

Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
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Testo in vigore dal: 22-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
delega  per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
e  la  sicurezza  del  lavoro,  rinnovata con l'art. 2 della legge 29
febbraio 1980, n. 33;
  Viste le osservazioni delle regioni;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79
della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione
parlamentare;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 31 luglio
1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'interno, del bilancio e della programmazione
economica,    del    tesoro,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

                            Costituzione

  E'  istituito,  con  sede  in  Roma,  l'Istituto  superiore  per la
prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio
sanitario  nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze
del Ministro della sanita'.
  L'Istituto e' dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di
autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.