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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 975

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Roma, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1350 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  243,  e  con  lo  spostamento della numerazione degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione in politica ed
economia dei trasporti, annessa alla facolta' di scienze politiche.

                    FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

  Scuola di specializzazione in politica ed economia dei trasporti

  Art. 244. - Presso la facolta' di scienze politiche e' istituita la
scuola di specializzazione in economia e politica dei trasporti. Essa
ha  lo  scopo  di  promuovere la conoscenza approfondita, anche sotto
l'aspetto tecnico e pratico, delle discipline economiche, giuridiche,
operative  e  sociali riguardanti le varie attinenze del fenomeno del
trasporto e, particolarmente, di avviare gli iscritti alla conoscenza
analitica   delle   organizzazioni   strutturali  e  delle  attivita'
operative  concernenti  il  trasporto  sia  sul  piano internazionale
generale, sia su quello europeo e su quello interno.
  Art.   245.   -  Alla  scuola  possono  iscriversi  i  laureati  in
giurisprudenza,  in  scienze  politiche,  in economia e commercio, in
ingegneria  civile,  in scienze statistiche ed economiche, in scienze
statistiche  e  demografiche, in scienze statistiche ed attuariali in
qualsiasi Universita' italiana o Istituto universitario equiparato.
  I  laureati presso Universita' estere sono ammessi alla scuola alla
condizione   che   il  titolo  sia  riconosciuto  equipollente  dalle
autorita' accademiche ai soli fini della ammissione alla scuola.
  Art.  246.  -  I  corsi  della  scuola  hanno  durata  di due anni.
L'insegnamento  e'  impartito,  oltre  che con lezioni cattedratiche,
anche  mediante  seminari,  ricerche,  visite ad impianti ed istituti
specializzati, conferenze di esperti italiani e stranieri.
  Art.  247.  - Le materie fondamentali del piano di studi sono cosi'
ripartite:
    1° Anno:
      1) questioni di diritto dei trasporti;
      2) economia dei trasporti;
      3) elementi di statistica applicata ai trasporti;
      4) economia delle imprese private di trasporto;
      5) economia delle aziende pubbliche di trasporto;
      6) organizzazione internazionale dei trasporti.
    2° Anno:
      7) politica economica e politica dei trasporti;
      8) tecniche di programmazione dei trasporti;
      9) organizzazione e gestione dei trasporti in superficie;
      10) elementi di diritto delle assicurazioni dei trasporti;
      11) organizzazione e gestione dei trasporti marittimi ed aerei.
    Ai  predetti insegnamenti fondamentali possono essere aggiunte, a
seconda  delle  esigenze  della  scuola,  e  con  eventuale rotazione
annuale, le seguenti ulteriori materie opzionali:
      1) legislazione regionale comparata;
      2) stato giuridico del personale del trasporto;
      3) beni destinati al trasporto;
      4) trasporti, infrastrutture, gestione del territorio;
      5) trasporti multimodali;
      6) trasporti privati (regime giuridico della circolazione);
      7) diritto e tecniche doganali;
      8) tutela dell'ambiente;
      9) formazione dei bilanci delle aziende pubbliche di trasporto;
      10) fondamenti di logica ed uso dei calcolatori;
      11) ricerca operativa applicata ai trasporti.
  Art.  248.  -  La scuola rilascia un diploma di specializzazione in
politica ed economia dei trasporti. L'esame di diploma consiste nella
presentazione  e  discussione di una dissertazione scritta innanzi ad
una commissione composta da non meno di sette membri.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma,  si  richiede  che il
candidato, iscritto alla scuola, abbia superato le prove di esame per
tutti gli insegnamenti fondamentali, nonche' almeno tre delle materie
opzionali, scelte tra quelle attivate dalla direzione della scuola.
  Art.  249.  -  La scuola e' retta da un consiglio di professori del
quale  fanno  parte,  con voto deliberativo, i docenti titolari degli
insegnamenti  della  scuola  e,  con voto consultivo, tutti gli altri
docenti.
  Il  direttore,  il  quale  sara'  coadiuvato,  nella gestione della
scuola,  da altri due docenti universitari, e' nominato dal consiglio
di facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Roma.
  I  docenti  della  scuola sono nominati dal rettore su proposta del
direttore della scuola, approvata dal consiglio di facolta'.
  Art.  250.  -  I  proventi della scuola sono costituiti dalle tasse
scolastiche,     dagli     eventuali    contributi    dello    Stato,
dell'Universita', di enti pubblici, di societa' a capitale pubblico o
privato, di privati.
  Tali  proventi  sono destinati a coprire: la spesa per gli stipendi
ed  assegni al personale insegnante, assistente e di segreteria della
scuola;   le   altre   spese   competenti  direttamente  alla  scuola
(biblioteca,  emeroteca,  pubblicazioni scientifiche, ricerche, ecc.)
la eventuale concessione di borse di studio a discenti, iscritti alla
scuola, che siano meritevoli e di condizioni economiche non agiate.
  Art. 251. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento della
tassa  di  immatricolazione, delle tasse annuali di iscrizione, della
tassa  di  diploma  e  di  ogni altra soprattassa o contributo, nella
misura  e  con  le  modalita' prescritte per gli studenti iscritti al
corso di laurea in scienze politiche.
  Art.  252. - L'attivita' didattica e scientifica della scuola viene
svolta  utilizzando i locali e le attrezzature dell'istituto di studi
economici,   finanziari   e  statistici  della  facolta'  di  scienze
politiche dell'Universita' di Roma.
  Art. 253. - Il direttore della scuola compila ogni anno il relativo
manifesto-programma   che,  previa  approvazione  del  consiglio  dei
professori, sara' reso di pubblica ragione.
  Nel  manifesto  annuale  puo' essere stabilito un numero minimo ed,
eventualmente,  un  numero  massimo  di  iscrizioni.  Qualora non sia
raggiunto il numero minimo fissato per gli iscritti, il consiglio dei
professori  puo' decidere che non vengano tenuti gli insegnamenti del
1°  anno.  Tuttavia,  se  taluno  dei  corsi venga comunque iniziato,
dovra' essere proseguito, qualunque sia il numero degli iscritti, per
la durata dell'intero corso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1979

                               PERTINI

                                                            VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1980
  Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 40