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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 960

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-9-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Siena, approvato con regio
decreto  13  ottobre  1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31
ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Siena e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  di  Siena  e'  cosi'
modificato:
    Dopo   l'art.   188,  e  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli  relativi  alla  istituzione  della  scuola  diretta  a fini
speciali per audioprotesisti:

         Scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti

  Art.  189.  - La scuola a fini speciali per audioprotesisti ha sede
presso  l'istituto  di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita'
di Siena.
  La durata del corso degli studi della scuola per audioprotesisti e'
di due anni. L'indirizzo e' teorico-pratico.
  Per  l'ammissione  alla  scuola  si  richiede  il diploma di perito
industriale o titolo equipollente o superiore.
  Alla  scuola  si  accede previo esame di perfetta dizione di lingua
italiana  e  di  cultura  generale. La commissione sara' composta dal
direttore della scuola a da due docenti di audiologia o O.R.L.
  Art. 190. - Il direttore della scuola e' titolare della cattedra di
clinica  otorinolaringoiatrica.  La  scuola  e'  sotto  tutela  della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita'  di Siena. Gli
insegnamenti  sono  proposti  dal consiglio della scuola, formato dal
direttore   e   da   due   docenti   in   audiologia   o  in  clinica
otorinolaringoiatrica.   Le  proposte  di  incarico  di  insegnamento
vengono  fatte alla facolta' di medicina e gli insegnanti sono scelti
fra   i  titolari  di  altre  cattedre  della  facolta'  di  medicina
dell'Universita'  di  Siena,  tra i liberi docenti in audiologia o in
altre  materie,  o  tra  persone  aventi particolari competenze sulle
materie del corso.
  Art. 191. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      nozioni di fisica acustica;
      anatomia e fisiologia dell'orecchio medio e interno;
      audiometria clinica;
      protesi acustica.
    2° Anno:
      cause e quadro clinico-audiometrico della sordita';
      indicazione alla terapia protesica della sordita';
      applicazione della protesi acustica (aspetti tecnici);
      psicologia del soggetto sordo.
  Art.  192. - Gli allievi sono obbligati a frequentare l'istituto di
clinica    otorinolaringoiatrica    ed    il    centro    audiologico
dell'Universita'  di  Siena.  Seguiti i corsi e superati gli esami in
tutti  gli  insegnamenti  prescritti,  gli  allievi  sono  ammessi  a
sostenere  l'esame  di  diploma.  Le commissioni esaminatrici per gli
esami  di  profitto  sono  nominate,  su proposta del direttore della
scuola, dal preside della facolta' di medicina e chirurgia.
  Art.  193.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione di una
tesi  scritta  su un argomento riguardante le materie di insegnamento
della  scuola  ed  in  una  prova pratica stabilita dalla commissione
esaminatrice.  L'esame  di  diploma  viene  sostenuto  davanti ad una
commissione  di cinque membri, scelti tra i docenti della scuola, dal
preside della facolta' di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a
disposizione 10 punti.
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di  diploma  dopo  un  altro  anno  di  frequenza alla scuola; verra'
rilasciato  agli  allievi  che  avranno  superato  l'esame  finale il
diploma di audioprotesista.
  Art. 194. - L'importo delle tasse e' stabilito nel modo seguente:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000
soprattassa per esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
tassa annuale per studenti fuori corso . . . . . . . . . . . L. 5.000

  Agli  studenti  puo'  essere  richiesto  il  pagamento di eventuali
contributi  da  determinarsi  a  norma  dell'art.  11  della legge 18
dicembre 1951, n. 1551.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1979

                               PERTINI

                                                            VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1980
  Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 38