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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 959

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-9-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1162 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Napoli  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  680  dello statuto dell'Universita' di Napoli, con il
conseguente   spostamento   della  numerazione  degli  articoli  sono
inseriti i seguenti nuovi articoli:

                        FACOLTA' DI FARMACIA

             Scuola di specializzazione in farmacologia

  Art.  681.  -  Alla  facolta'  di  farmacia e' annessa la scuola di
specializzazione in farmacologia.
  Art.  682.  -  La scuola rilascia il diploma di specializzazione in
farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale.
  Nel  secondo  anno di corso la scuola si articola in due indirizzi:
sperimentale e terapeutico.
  Art. 683. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati
in  farmacia,  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche,  scienza  delle
preparazioni  alimentari,  scienze  biologiche, medicina e chirurgia,
medicina veterinaria.
  L'ammissione alla scuola e' condizionata al superamento degli esami
di  fisiologia  generale  o  umana e di farmacologia o farmacologia e
farmacognosia,  ove  questi  non siano stati superati nel corso degli
studi universitari.
  Art. 684. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
    1° Anno:
      1) biometria e statistica;
      2) patologia generale;
      3) endocrinologia;
      4) farmacologia generale;
      5) farmacologia cellulare;
      6) farmacologia biochimica;
      7) tossicologia sperimentale;
      8) microbiologia e igiene.
    2° Anno:
      a) indirizzo sperimentale:
        1) radiochimica e radiobiologia;
        2) disegno degli esperimenti;
        3) studio delle attivita' farmacologiche;
        4) immunochimica;
        5) neuropsicofarmacologia;
        6) chemioterapia;
        7) interazione fra farmaci.
      b) indirizzo terapeutico:
        1) disegno degli esperimenti;
        2) farmacologia nello sviluppo e dell'eta' avanzata;
        3) farmacologia cardiovascolare;
        4) farmaci degli stati dismetabolici;
        5) neuropsicofarmacologia;
        6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antiumorale;
        7) interazioni fra farmaci;
        8) scienza dell'alimentazione.
  Art.  685.  -  La  scuola e' organizzata dalla facolta' di farmacia
dell'Universita'  di  Napoli  presso  i  propri  laboratori.  I corsi
teorici  e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e
dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti.
  La direzione della scuola e' affidata ad un docente di ruolo eletto
dal  consiglio  direttivo  costituito  da cinque docenti nominati dal
consiglio  di  facolta',  per  la  durata  di  tre anni, scelti tra i
docenti  di  discipline  chimico farmaceutiche (due) e farmacologiche
(tre).
  Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.
  In  caso  di  decadenza,  il nuovo membro resta in carica fino alla
scadenza del mandato triennale.
  Art.  686.  -  Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato
numero  di  lezioni  o  esercitazioni,  sono conferiti dal rettore su
proposta  del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del
senato accademico e del consiglio di amministrazione.
  Art.  687.  -  Le  tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola
sono  quelle  stabilite  per  la facolta' di farmacia. I contributi a
carico   degli  iscritti  dovranno  essere  fissati  annualmente  dal
consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e
verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.
  Art.  688.  -  Il  numero  massimo  di  iscritti  alla scuola e' di
quindici per ogni anno di corso.
  L'ammissione  alla  scuola  e' decisa dal consiglio direttivo sulla
base di una valutazione dei titoli e per esami.
  La frequenza e' obbligatoria sia per i corsi sia per i laboratori.
  Art.  689.  - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione ed
attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti o di privati.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1979

                               PERTINI

                                                            VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1980
  Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 39