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LEGGE 13 agosto 1980, n. 466

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2003)
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Testo in vigore dal: 6-9-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975,
n.  624,  all'articolo  3  della  legge  27  ottobre 1973, n. 629, e'
aggiunto il seguente comma:
  "Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i
soggetti  di  cui  all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle
circostanze  ivi  indicate  nonche'  quelli  deceduti in attivita' di
servizio  per  diretto  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate in
conseguenza   di   eventi   connessi   all'espletamento  di  funzioni
d'istituto   e   dipendenti  da  rischi  specificamente  attinenti  a
operazioni  di  polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di
attivita' di soccorso".