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LEGGE 8 agosto 1980, n. 440

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

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Testo in vigore dal: 20-8-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314,
recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di
aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni:
    Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
    "Art.  2-bis.  - L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585,
e' sostituito dal seguente:
      "Gli  assegni  familiari  sono corrisposti per ciascun figlio o
persona equiparata a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti.
      Gli  assegni  familiari  sono  corrisposti  fino al 21° anno di
eta',  qualora  il  figlio o la persona equiparata a carico frequenti
una  scuola  media  o  professionale, e per tutta la durata del corso
legale,  ma  non  oltre  il  26°  anno  di  eta',  qualora  frequenti
l'universita'   od   altro   tipo   di  scuola  superiore  legalmente
riconosciuta  alla  quale si accede con il diploma di scuola media di
secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per
grave   infermita'   fisica  o  mentale  nell'assoluta  e  permanente
impossibilita'  di  dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono
corrisposti senza alcun limite di eta'.
      Gli  assegni  sono  corrisposti,  inoltre,  fino al 21° anno di
eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti"";
    All'articolo 5, nel primo comma:
      le cifre: "950" e "330", sono sostituite rispettivamente con le
seguenti: "954" e "334";
      sono   aggiunte,   in   fine,  le  seguenti  parole:  "all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio
patrimoniale  al  31  dicembre  1979,  della  gestione  speciale  per
l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia e superstiti dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980

                               PERTINI

                                                   COSSIGA - FOSCHI -
                                                  LA MALFA - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO