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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 949

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-8-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato  con  regio  decreto  26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Veduta la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Napoli  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'art. 588 dello statuto dell'Universita' di Napoli, approvato
e modificato con i decreti sopraindicati, sono  inseriti  i  seguenti
articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva. 
  Art. 589. - Alla seconda facolta'  di  medicina  e  chirurgia  sono
annesse  scuole  di   specializzazione,   le   quali   conducono   al
conferimento del diploma di specializzazione a  norma  dell'art.  178
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato  con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 
  Art. 590. - La direzione  di  ciascuna  scuola  viene  affidata  su
proposta del consiglio di facolta' ad un professore di ruolo o  fuori
ruolo, in accordo con quanto stabilito dalle norme  statutarie  delle
singole scuole. 
  Gli  insegnamenti  di  ciascuna  scuola  di  specializzazione  sono
indicati  negli  articoli  dello  statuto  pertinenti   alle   scuole
medesime. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal  consiglio
di facolta' su proposta del direttore della scuola secondo  modalita'
che possono anche essere regolamentate nei rispettivi  statuti  delle
singole scuole. 
  Art. 591. - Possono iscriversi alle scuole  di  specializzazione  i
laureati  in  medicina  e  chirurgia   (salvo   diverso   indirizzo).
L'ammissione alle scuole di specializzazione  e'  subordinata  ad  un
concorso per titoli ed esami. 
  E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio  professionale  rilasciato  dall'autorita'
competente. 
  Per nessun motivo possono essere consentite abbreviazioni di corso. 
  Non si concedono iscrizioni contemporanee  a  piu'  scuole  ne'  e'
possibile la iscrizione contemporanea ad un corso di laurea e ad  una
scuola di specializzazione. 
  Il numero massimo degli iscritti viene stabilito  nelle  rispettive
norme statutarie. 
  Art. 592. - Per gli iscritti alle  scuole  di  specializzazione  e'
obbligatoria   la   frequenza   continuativa   alle   lezioni,   alle
esercitazioni, alle attivita' cliniche e di  laboratorio  secondo  le
modalita' che vengono stabilite dai singoli statuti o  dai  direttori
delle scuole. 
  Tale frequenza e' indispensabile per  l'ammissione  agli  esami  di
profitto. 
  Il passaggio agli anni di corso successivi al primo e'  subordinato
al superamento di tutti gli esami degli anni di corso precedenti; nei
casi di trasferimento da altra scuola decide il consiglio di facolta'
su indicazione del direttore della scuola. 
  Per tutte le scuole e per conseguire il diploma il candidato, oltre
agli esami speciali relativi ai singoli insegnamenti, deve  sostenere
al termine dei corsi esami finali comprendenti: 
  1) una discussione su una dissertazione  scritta  su  un  argomento
assegnato dal direttore della scuola all'inizio dell'ultimo  anno  di
corso e 
  2) una prova pratica. 
  Le commissioni per gli esami di profitto sono formate da professori
della scuola compreso il titolare dell'insegnamento relativo. 
  Art. 593. - La commissione per l'esame di diploma e' presieduta dal
direttore della scuola ed e' formata da docenti della scuola  secondo
le vigenti norme. 
  Art. 594. - Gli  iscritti  alle  scuole  di  specializzazione  sono
tenuti a pagare le tasse e soprattasse annuali nonche'  i  contributi
clinici e di laboratorio in accordo con la normativa vigente e  nella
misura deliberata dal consiglio di amministrazione, su  proposta  del
direttore della scuola approvata dalla facolta'. 
  I contributi clinici e di laboratorio debbono essere  integralmente
riservati alla scuola per la quale sono stati versati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 15 settembre 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                                            VALITUTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1980 
  Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 106