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LEGGE 23 luglio 1980, n. 384

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata
nei seguenti modi: 
    a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i  limiti
minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento
di contabilita'  generale  dello  Stato,  la  somma  di  denaro  piu'
elevata,  da  corrispondersi,  in  unica   soluzione   all'atto   del
conferimento,  all'Amministrazione  dei  monopoli,  se  trattasi   di
rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni  con  popolazione
superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di
rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare; 
    b)  a  trattativa  privata,  a  favore  di  chi  si  obblighi   a
corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in  unica  soluzione,
una somma di denaro nella misura stabilita da  apposita  commissione,
nominata con decreto del  Ministro  delle  finanze,  se  trattasi  di
rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite  di  prima  e
seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso  siano
risultati  deserti  o  infruttuosi,  ovvero  di  rivendite  ordinarie
vacanti del  titolare,  rivestenti  particolare  importanza,  secondo
quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22  dicembre  1957,  n.
1293. 
  In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma  piu'
elevata sulla misura base stabilita dalla commissione. 
  La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione  delle  rivendite
di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30  mila
abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia'  intestatari
di analoghi esercizi nel territorio di provenienza; 
  c) secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli  21,  secondo
comma 25, quinto e settimo comma, della legge 22  dicembre  1957,  n.
1293, se trattasi di rivendite ordinarie  di  nuova  istituzione  nei
comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti,  nonche'  di
quelle di seconda categoria, vacanti del titolare. (1) ((2)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con  l'art.  1)  che,  in
deroga a quanto disposto dal presente articolo,  "al  gestore  di  un
magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso  e'  consentito
ottenere la diretta e gratuita assegnazione  di  una  rivendita,  con
l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri
di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie. 
  Il gestore che  intende  ottenere  l'assegnazione  deve  presentare
domanda all'ispettorato  compartimentale  competente  per  territorio
entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con  il
quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce  la
data di decorrenza della soppressione.  La  disposizione  si  applica
altresi' al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente
al conferimento della tabaccheria. 
  Le rivendite di cui  ai  commi  precedenti  non  sono  soggette  al
triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma  dell'articolo  21
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e  possono  essere  cedute  in
deroga all'articolo 31 della  predetta  legge  nel  testo  sostituito
dall'articolo 8 della presente legge. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti  hanno  effetto  per  la
durata di due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge". 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 94)
che: "In deroga a quanto previsto  dall'articolo  1  della  legge  23
luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni,  ai  delegati  della
gestione  dimessi,  salvo  che  per  inadempienza  contrattuale,   in
conseguenza del processo di privatizzazione  e  ristrutturazione  dei
servizi di  distribuzione  dei  generi  di  monopolio  e'  consentito
ottenere la diretta  assegnazione  di  una  rivendita  di  generi  di
monopolio   su   istanza   da   presentare   all'ufficio    regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  competente  per
territorio,  con  l'osservanza  delle  disposizioni   relative   alle
distanze e ai parametri di redditivita' previsti per  le  istituzioni
di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma  di
12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono
soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto  comma  dell'
articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293". 
  La stessa legge ha, inoltre, disposto (con l'art. 1, comma 95) che:
"Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per  la  durata  di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".