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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 946

Modificazioni allo statuto dell'istituto di educazione fisica di Torino.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 10-8-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Istituto di  educazione  fisica  di  Torino,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10  dicembre
1959, n. 1429; 
  Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino e  convalidati
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Istituto di educazione fisica di Torino,  approvato
con il decreto sopraindicato, e' modificato come appresso: 
                               Art. 1. 
 
  Il penultimo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
 
  Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno
meta' dei consiglieri oltre al direttore dell'Istituto.