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LEGGE 8 luglio 1980, n. 335

Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 2-8-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Associazione  nazionale  delle  guardie  di pubblica sicurezza,
eretta  in  ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre  1970,  n.  820,  e  sottoposta  alla  vigilanza e tutela del
Ministero  dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un
limite  massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire
dall'anno 1978.