stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 luglio 1980, n. 319

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
nascondi
Testo in vigore dal: 30-7-1980
al: 30-6-2002
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Classificazione dei compensi

  I  compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria
in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennita'.
  Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.