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LEGGE 1 luglio 1980, n. 295

Contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi.

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Testo in vigore dal: 22-7-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli
aiuti   ai  rifugiati  palestinesi  (UNRWA),  la  concessione  di  un
contributo  di  lire  600  milioni  ripartito  in ragione di lire 200
milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981.