stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 giugno 1980, n. 260

Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 8-7-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale docente, in possesso del richiesto titolo di studio e
di  specializzazione,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge  abbia prestato, per almeno tre anni, compreso l'anno
scolastico  1979-80, servizio di insegnamento nelle scuole elementari
speciali  parificate  dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo
unico  approvato  con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, anche se
gestite  dagli  enti  soppressi  ai  sensi  dell'articolo  1-bis  del
decreto-legge  18  agosto  1978,  n.  481,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  21  ottobre  1978, n. 641, o dagli enti
locali, e che abbia cessato o cessi da tale attivita' di insegnamento
presso  le  dette  scuole  in  data  successiva  all'inizio dell'anno
scolastico   1977-78,  in  conseguenza  della  soppressione  o  della
riduzione  delle  classi,  ha titolo ad essere trasferito, a domanda,
alle  dipendenze  dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale del
personale  insegnante  delle  scuole  elementari  statali  secondo le
anzianita' possedute.
  Il  predetto  personale e' utilizzato prioritariamente nelle classi
elementari  speciali  funzionanti nella provincia, o per le attivita'
di sostegno.