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LEGGE 22 maggio 1980, n. 233

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio.

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Testo in vigore dal: 28-6-1980
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve  intendersi
applicabile ai soli rapporti a miglioria  ivi  considerati,  comunque
denominati  e  comunque  costituiti  anche  in  deroga  al   disposto
dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli  che
erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta  legge,
in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.