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LEGGE 22 maggio 1980, n. 193

Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

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Testo in vigore dal: 23-5-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  numero  7)  del  primo  comma dell'art. 2 del testo unico delle
leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta  e  la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' abrogato.
  Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini
che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del
primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.