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LEGGE 22 maggio 1980, n. 193

Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-5-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato.
Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.