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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1980, n. 90

Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978.

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Testo in vigore dal: 13-4-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto  con  i
Ministri delle finanze, del tesoro, del  lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Piena ed  intera  esecuzione  e'  data  all'accordo  tra  Italia  e
Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita'  di
disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo,  scambio
di note e accordo amministrativo, firmati  a  Berna  il  12  dicembre
1978, a  decorrere  dalla  loro  entrata  in  vigore  in  conformita'
dell'art. 16 dell'accordo e dell'art. 11 dell'accordo amministrativo. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                  COSSIGA - RUFFINI - 
                                                REVIGLIO - PANDOLFI - 
                                                               SCOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1980 
  Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 24