stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 marzo 1980, n. 71

Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti della imposta sul valore aggiunto.

nascondi
Testo in vigore dal: 21-3-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  L'ultimo  comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1976, n. 249,
e sostituito dai seguenti:
  "In  caso  di  mancata  emissione della ricevuta o di emissione del
documento   stesso   con  indicazione  del  corrispettivo  in  misura
inferiore  a  quella  reale, quando tale indicazione e prescritta, si
applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila.
La  pena  e  ridotta  ad  un quarto se la ricevuta, pur essendo stata
emessa, non e' consegnata al destinatario.
  Al  destinatario  della  ricevuta  fiscale  che,  a richiesta degli
organi  accertatori  nel  luogo  della  prestazione o nelle immediate
adiacenze,  non  e  in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con
l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale
indicazione  e  prescritta,  si  applica  la  pena pecuniaria da lire
diecimila a lire quarantacinquemila.
  Per  ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti
di  cui  al  secondo  comma,  si  applica  la pena pecuniaria da lire
ventimila a lire duecentomila.
  Per  le  violazioni  previste  nel quarto, quinto e sesto comma, e'
consentito  al  trasgressore  di  pagare all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto
e  ad  un  terzo  del  massimo,  mediante versamento entro i quindici
giorni  ovvero  dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla
data  di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento
estingue  l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla
violazione.
  Qualora   siano  state  accertate  definitivamente,  a  seguito  di
constatazioni  avvenute  in  tempi  diversi,  tre distinte violazioni
dell'obbligo  di  emettere  la  ricevuta  fiscale, commesse in giorni
diversi  nel  corso  di  un  quinquennio,  l'autorita' amministrativa
competente  dispone,  per un periodo non inferiore a tre giorni e non
superiore  ad  un  mese,  conformemente  alla  proposta  dell'ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  la  sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta.
  Agli  effetti  del  precedente  comma  si  tiene  conto anche delle
violazioni  per  le  quali  e  intervenuto  il procedimento di cui al
settimo comma.
  All'accertamento  delle violazioni provvedono la guardia di finanza
e  gli  uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni
sono  applicate  dall'ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto nella
cui  circoscrizione  si  trova  il domicilio fiscale del contribuente
tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
  Chiunque  forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o
registri  previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o
consente   che   altri  ne  facciano  uso,  al  fine  di  eludere  le
disposizioni   della  presente  legge  nonche'  quelle  degli  stessi
decreti,  e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla
medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione
dei documenti, ne fa uso agli stessi fini".