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LEGGE 11 febbraio 1980, n. 26

Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

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Testo in vigore dal: 7-3-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  L'impiegato  dello  Stato,  il  cui  coniuge  - dipendente civile o
militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero,
puo'   chiedere   di   essere   collocato   in   aspettativa  qualora
l'amministrazione   non  ritenga  di  poterlo  destinare  a  prestare
servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge, o qualora
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita'
in questione.