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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  concernente
delega al  Governo  per  la  disciplina  dello  stato  giuridico  del
personale delle unita' sanitarie locali; 
  Visto l'art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510; 
  Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate; 
  Viste le osservazioni delle regioni; 
  Udito il parere della commissione parlamentare di cui  all'art.  79
della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; 
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione
parlamentare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del  20  dicembre
1979; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della  previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
dell'interno e della pubblica istruzione; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                       Articolazione dei ruoli 
 
  Il personale addetto ai presidi, servizi  ed  uffici  delle  unita'
sanitarie  locali  e'  inquadrato  in  ruoli  nominativi   regionali,
istituiti e gestiti dalla regione e cosi' distinti: ruolo  sanitario,
ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo. 
  Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi
ordini professionali, ove esistano, che  esplicano  in  modo  diretto
attivita' inerenti alla tutela della salute;  appartengono  al  ruolo
professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i  quali,
nell'esercizio della  loro  attivita',  assumono  a  norma  di  legge
responsabilita'  di  natura  professionale   e   che   per   svolgere
l'attivita' stessa devono  essere  iscritti  in  albi  professionali;
appartengono al ruolo tecnico i  dipendenti  che  esplicano  funzioni
inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di controllo,  generali  o
di  assistenza  sociale;  appartengono  al  ruolo  amministrativo   i
dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi  organizzativi,
patrimoniali e contabili. 
  Il personale e' iscritto nei suddetti ruoli sulla base dei  profili
professionali, di cui all'allegato 1,  determinati  in  relazione  ai
requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro. 
  La identificazione dei profili  professionali  attinenti  a  figure
nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei
ruoli e' effettuata con decreto del Ministro della  sanita',  sentito
il Consiglio sanitario nazionale.