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LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1988)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 4-8-1988
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno
privilegiato che  siano  affetti  da  invalidita'  contemplate  nella
tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3,  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concessa una
indennita' per una volta tanto nelle seguenti misure: 
    lettera A, n. 2, lire 40.000.000; 
    lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000. 
  Per il personale militare di leva titolare di  pensione  o  assegno
privilegiato  per  le  invalidita'  di  cui   al   precedente   comma
l'indennita' prevista dal  comma  stesso  e'  aumentata  dell'importo
corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23  dicembre
1970, n. 1094, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  i
militari di truppa. 
                                                                ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio  1988,  n.  875
(in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n.  31)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19,  ("Provvidenze  a
favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa  di  servizio")
nella parte in cui non contempla tra i destinatari  dei  benefici  in
essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni
o assegni privilegiati nella misura  e  per  le  infermita'  previste
dall'art. 1 di detta legge".