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LEGGE 11 febbraio 1980, n. 18

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1989)
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Testo in vigore dal: 29-6-1989
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ai mutilati ed invalidi civili  totalmente  inabili  per  affezioni
fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30  marzo
1971, n. 118, nei cui confronti le  apposite  commissioni  sanitarie,
previste dall'articolo 7  e  seguenti  della  legge  citata,  abbiano
accertato che si trovano nella  impossibilita'  di  deambulare  senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo  in  grado  di
compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza
continua,  e   concessa   un'indennita'   di   accompagnamento,   non
reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico  dello
Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal  1  gennaio
1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1  gennaio  1981  e  a  lire
232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1°  gennaio  1983
l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta  dai
grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 
1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.
915. 
  La medesima indennita' e concessa agli invalidi  civili  minori  di
diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. 
  Sono esclusi dalle  indennita'  di  cui  ai  precedenti  commi  gli
invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. (1) ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 26 luglio 1984, n.392 ha  disposto  (con  l'art.  1)  che  il
presente articolo "deve intendersi nel senso che la equiparazione,  a
partire dal 1  gennaio  1983,  della  indennita'  di  accompagnamento
istituita in favore degli invalidi  civili  totalmente  inabili,  non
deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi
di guerra comporta la estensione, con  la  stessa  decorrenza,  della
nuova misura di  detta  indennita'  e  delle  relative  modalita'  di
adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla  tabella  E,
lettera  A-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle 
pensioni di guerra." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 giugno 1989,  n.  346
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto
degli artt. 1, primo comma, della  legge  11  febbraio  1980,  n.  18
(Indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi  civili   totalmente
inabili) e 2, quarto  comma,  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella  parte  in  cui
esclude che ad integrare lo stato di totale  inabilita'  con  diritto
all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre 
minorazioni, la cecita' parziale."